1. Il codice penale adottato con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si
a) prevedere come reati solo i fatti che offendono beni giuridici di rilevanza costituzionale;
b) escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, prevedendo come sole forme di imputazione il dolo e la colpa;
c) affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, attuandolo mediante la previsione chiara e determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediante l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità;
d) prevedere che le disposizioni del codice penale non possano essere abrogate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore e con esplicito riferimento alle singole disposizioni abrogate.