Art. 2.
(Princìpi di codificazione).

      1. Il codice penale adottato con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si

 

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conforma ai princìpi e ai valori della Costituzione, si adegua ai princìpi dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e si pone come testo centrale e punto di riferimento dell'intero ordinamento penale.
      2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi di codificazione:

          a) prevedere come reati solo i fatti che offendono beni giuridici di rilevanza costituzionale;

          b) escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva, prevedendo come sole forme di imputazione il dolo e la colpa;

          c) affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, attuandolo mediante la previsione chiara e determinata di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, nonché mediante l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità;

          d) prevedere che le disposizioni del codice penale non possano essere abrogate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore e con esplicito riferimento alle singole disposizioni abrogate.